Accordo Utenti - Associazione Culturale C.E.S.I.M.
1 Accordo
Il presente accordo regola i rapporti tra l'Associazione Culturale C.E.S.I.M., con sede in Carmignano di Brenta (PD), via Cavour n. 4, p.i. 90013600284 e gli utenti del sito www.munizioni.eu. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni in relazione al contenuto del presente accordo, sarà possibile richiederle compilando il modulo richiesta informazioni
1.1 Il contenuto del presente accordo potrà essere modificato in ogni momento a mezzo di pubblicazione della nuova versione sul sito C.E.S.I.M. alla pagina modifiche accordo utenti. Le modifiche apportate saranno automaticamente efficaci decorsi 15 (quindici) giorni dalla data della predetta pubblicazione. Un’apposita icona verrà visualizzata sull’home page del sito al fine di richiamare l’attenzione dell’utente su una modifica dell’accordo pubblicata nei quindici giorni precedenti. L’utente che non intenda accettare le modifiche apportate al testo dell’accordo potrà successivamente recedere dall'accordo compilando ed inviando il modulo recesso.
2 Requisiti per l’iscrizione
2.1 Per registrarsi e poter utilizzare il sito C.E.S.I.M. è necessario aver compiuto il 18° anno di età o, comunque, essere considerati maggiorenni dalla legge che regola i diritti della personalità del soggetto richiedente l'utilizzo. E’ altresì necessaria l’iscrizione all’Associazione C.E.S.I.M. in qualità di socio ordinario. La mancanza di uno di tali requisiti consentirà a C.E.S.I.M. di sospendere l’utente sino al perfezionamento degli stessi.
2.2 E' consentita esclusivamente l'iscrizione di utenti persone fisiche. Non possono pertanto essere iscritte, a qualsiasi titolo, persone giuridiche (società, fondazioni, associazioni etc...) o qualsiasi altro soggetto di diritto diverso dalle persone fisiche. C.E.S.I.M. si riserva il diritto, insindacabile, di iscrivere soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche a seguito di specifica domanda dei medesimi effettuata dal legale rappresentante che risponderà personalmente e solidalmente di ogni obbligazione nascente dalla iscrizione al sito del soggetto rappresentato.
3 Natura del sito
3.1 Il sito C.E.S.I.M. è un servizio riservato dall'Associazione culturale C.E.S.I.M. ai propri soci. La natura del sito, gli scopi del medesimo e tutti i proventi derivanti da esso sono volti a perseguire le finalità dell'Associazione C.E.S.I.M. così come indicate nello statuto della medesima.
3.2 L'Associazione C.E.S.I.M. non svolge alcuna attività di intermediazione, né esercita attività di banditore d'asta. L'eventuale utilizzo improprio del termine “asta on line”, da chiunque effettuato, non varrà in alcun modo a qualificare l'attività del C.E.S.I.M. in termini differenti da quelli indicati nel presente regolamento. C.E.S.I.M. infatti, si limita ad offrire agli associati propri utenti uno spazio del quale gli stessi potranno usufruire al fine di vendere e comprare oggetti a mezzo internet, con qualsiasi modalità, ivi incluse le vendite a prezzo fisso o a prezzo dinamico. Gli oggetti messi in vendita nel sito, oltre a possedere i requisiti di liceità previsti dalla legge, nonché quelli specificati nel presente accordo, dovranno essere collegati e connessi alle finalità ed agli scopi dell'Associazione C.E.S.I.M. in considerazione della natura del sito www.munizioni.eu sopra specificata.
4 Divieto di cessione
4.1 La registrazione all'Associazione C.E.S.I.M. non potrà essere in alcun modo ceduta o trasferita, a qualsiasi titolo a terzi. La violazione di tale regola comporterà l’esclusione in via definitiva dall'Associazione C.E.S.I.M.
Quota associativa
5.1 La registrazione e l'utilizzo del sito C.E.S.I.M. è regolata, quanto a costi, nei termini di seguito indicati. - registrazione all'Associazione C.E.S.I.M. € 30,00 annuali
Licenza e consenso all'utilizzo
6.1 Con l'accettazione del presente accordo, l'utente autorizza l'Associazione C.E.S.I.M. a pubblicare le informazioni, i testi, le immagini, i video e quant'altro fornito per la pubblicazione degli annunci, conferendo una licenza di utilizzo a titolo gratuito, estesa, per quanto necessario, ai diritti d'autore vantati dal concedente sul materiale medesimo. Il consenso dell'utente si presume espresso sin dal momento dell'invio del materiale. L'eventuale revoca del consenso deve intendersi efficace esclusivamente se effettuata a mezzo raccomandata on line certificata all'indirizzo: Carmignano di Brenta (PD), via Cavour n. 4, decorsi 60 giorni (sessanta) dal ricevimento della raccomandata da parte dell'Associazione C.E.S.I.M.
7 Diffida, sospensione ed esclusione dell'utente
7.1 In caso di inadempimento da parte dell'utente alle norme contenute nel presente accordo o a qualsiasi norma di legge o di regolamento, C.E.S.I.M. , oltre a riservarsi il diritto di agire, in ogni momento, in tutte le sedi opportune civili o penali, potrà altresì insindacabilmente esercitare nei confronti dell'utente ogni più opportuna iniziativa volta a reprimere la condotta illecita del medesimo all'interno del sito nei confronti di C.E.S.I.M., degli altri utenti o di qualsiasi terzo che risulti, a qualsiasi titolo pregiudicato dalla condotta dell'utente medesimo.
7.2 C.E.S.I.M. potrà pertanto, a titolo esemplificativo, diffidare l'utente a mezzo e-mail invitandolo a rettificare l'eventuale sua condotta illecita, potrà sospenderlo a tempo indeterminato, cancellarlo definitivamente, sospendere o cancellare l'utente già escluso che tenti, in maniera elusiva, di utilizzare nuovamente i servizi del sito etc... Le decisioni al riguardo assunte da C.E.S.I.M. saranno totalmente insindacabili da parte dell'utente, potranno essere assunte in totale libertà ed immediatamente, soprattutto con riguardo alla misura cautelare della sospensione a tempo indeterminato dell'account dal sito
7.3 L'utente cancellato, escluso o il cui account sia stato sospeso a tempo indeterminato non potrà registrarsi od utilizzare comunque il sito, nemmeno per interposta persona.
8 Accesso al sito e continuità del servizio.
8.1 C.E.S.I.M. non garantisce agli utenti la continuità del servizio e/o l'accesso al sito; l'Associazione C.E.S.I.M. in persona del suo presidente, i soci fondatori e chiunque operi a qualunque titolo in posizione di garanzia nei confronti dell'utente, non dovranno, pertanto, essere ritenuti responsabili di eventuali danni o disservizi che derivino dalla mancata possibilità di accedere, per qualsiasi motivo, al sito.
9 Cessione del contratto
9.1 L'Associazione C.E.S.I.M. potrà cedere il presente accordo in qualsiasi momento. Allo stesso modo, l'Associazione C.E.S.I.M. potrà liberamente cedere i crediti vantati nei confronti degli utenti sia in conseguenza della cessione dell'accordo, sia individualmente, a prescindere dalla cessione dell'accordo medesimo.
10 Mancato esercizio di diritti
10.1 La temporanea acquiescenza di C.E.S.I.M. o il mancato temporaneo esercizio di diritti, poteri o facoltà da parte dell'Associazione C.E.S.I.M. non potrà essere considerata rinuncia all'esercizio dei medesimi, qualora tale rinuncia risulti pregiudizievole alle ragioni dell'Associazione C.E.S.I.M.
11 Oggetti vietati
11.1 Non tutti gli oggetti possono essere inseriti all'interno degli spazi offerti dall'Associazione C.E.S.I.M.. Il sito, infatti, è esclusivamente destinato ai soci dell'Associazione C.E.S.I.M. che vogliano usufruire degli spazi in esso contenuti secondo i fini e per gli scopi dell'Associazione C.E.S.I.M. medesima. Tutti gli annunci o le inserzioni non conformi alla spirito e agli scopi dell'Associazione C.E.S.I.M. verranno pertanto insindacabilmente cancellati o sospesi a tempo indeterminato.
11.2 Invitando l'utente a documentarsi autonomamente, in maniera fondata, sulla possibilità di poter legalmente operare in relazione a determinate tipologie di oggetti, di seguito, a titolo meramente esemplificativo (o, in ogni caso, per specifica e insindacabile scelta operata dall'Associazione C.E.S.I.M. al riguardo), elenchiamo alcuni oggetti per i quali non possono in alcun modo effettuarsi inserzioni all'interno di C.E.S.I.M.:
– armi da guerra o tipo guerra (leggere, pesanti, bombe, ordigni, aggressivi chimici); – armi comuni da fuoco lunghe o corte (da caccia, sportive, da difesa, repliche a retrocarica, lanciarazzi); – armi comuni da sparo lunghe o corte; – armi antiche da fuoco o da sparo, bianche offensive, repliche ad avancarica; – armi da punta o da taglio; – armi contundenti, gas asfissianti o accecanti non da guerra; – oggetti, immagini, effigi e quant’altro contrasti o sia utilizzato in maniera tale da violare la normativa in materia di discriminazione in genere, discriminazione razziale, apologia, istigazione a delinquere etc…
Al riguardo, a titolo esemplificativo, riportiamo alcune norme di legge che regolano la materia. – art. 30 del T.U.L.P.S.: per armi si intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti”; – art. 1 L. 110/1975. Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra. Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra; – art. 2 l.110/1975. Armi e munizioni comuni da sparo. Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo: a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento automatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto-propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile; – art. 4 L. 110/1975. Porto di armi od oggetti atti ad offendere. Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (1). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. (4) È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 (1) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (2). Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.(Omissis). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti; – Per le armi bianche proprie, strumenti atti ad offendere, coltelli etc... vedi anche il link qui indicato (.....) – art. 10 L. 110/1975. Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 (1). È punito con l'ammenda fino a lire 200.000 (2) chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (3). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (4). Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000; – art. 31 T.U.L.P.S. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore. La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche; – art. 35 T.U.L.P.S. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore; – art. 38 T.U.L.P.S. Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri...; – art. 46 T.U.L.P.S. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina; – art. 47 T.U.L.P.S. Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina; – art. 9 L. 497/1974: “Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni”; – art. 14 L. 497/1974 della medesima legge “Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi”; – art. 695 c.p. “Chiunque, senza la licenza dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239. Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche” (si tenga conto, al riguardo, della disposizione di cui al citato art. 7, L. 2 ottobre 1967, n. 895 che impone di triplicare le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi con arresto non inferiore a tre mesi)
12 Lesione dell'immagine dell'utente, affermazioni offensive o diffamatorie
Qualora, nel sito www.munizioni.eu vengano espressi giudizi sulla condotta o sulla personalità di un utente che ha operato all'interno dell'Associazione C.E.S.I.M. e tali giudizi possano essere ritenuti lesivi o diffamatori dell'immagine o dei diritti dell'utente medesimo, quest'ultimo rinuncia sin d'ora ad agire in ogni sede nei confronti dell'Associazione C.E.S.I.M. manlevando quest'ultimi da ogni responsabilità civile e penale avente fonte nella condotta illecita degli utenti del sito. Anche a seguito di segnalazione dell'utente che si ritenga danneggiato, l'Associazione C.E.S.I.M. si riserva il diritto insindacabile di rimuovere o modificare il contenuto di messaggi che possano ritenersi, a suo insindacabile giudizio, pregiudizievoli dei diritti degli altri utenti, di terzi o del sito medesimo.
13 Efficacia del presente accordo e manleva
Tutte le disposizioni contenute nel presente accordo e riferite all'Associazione C.E.S.I.M. debbono intendersi estese agli amministratori del sito, ai collaboratori, ad eventuali dipendenti, ai soci, nonché agli amministratori e legali rappresentanti dell'Associazione C.E.S.I.M., ai suoi collaboratori nonché a chiunque, su incarico espresso (in forma scritta) di costoro, abbia operato in favore del sito.
14 Garanzie, limitazione di responsabilità
I servizi offerti dall'Associazione C.E.S.I.M. agli associati debbono intendersi “così come sono” non rivestendo in alcun modo l'Associazione C.E.S.I.M. il carattere di operatore economico e/o commerciale. C.E.S.I.M. non assume, pertanto, alcuna garanzia nei confronti degli utenti né per fatto proprio, né per fatto altrui. C.E.S.I.M. non è in alcun modo da ritenersi responsabile dei danni subiti dagli utenti o da terzi in conseguenza dell'utilizzo del sito o dei servizi in esso offerti agli associati.
15 Legge applicabile
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.
16 Foro competente
Esclusivamente competente per tutte le controversie relative alla validità, all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo, nonché, per quanto dovuto all'Associazione C.E.S.I.M. dagli utenti che abbiano usufruito degli spazi di hosting messi a disposizione dal sito, è esclusivamente competente il Tribunale di PADOVA.
17 Comunicazioni a C.E.S.I.M.
Salvo diverse indicazioni fornite in altra parte del presente accordo o all'interno del sito, ogni comunicazione dovrà essere inviata presso la sede legale dell'Associazione C.E.S.I.M. al seguente indirizzo:
Associazione Culturale C.E.S.I.M. Via Cavour, n. 4 35010 Carmignano di Brenta (PD)
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